13.02.2023

Circolare Monografica 14 ottobre 2014 n 2024


La restituzione del finanziamento che i soci effettuano a favore della società mediante assegnazione di un bene solleva non pochi dubbi per quel che concerne la qualificazione dell’operazione e la conseguente rilevazione sul piano contabile e fiscale. Si approfondisce di seguito la disciplina, nonostante le divisioni ad oggi ancora presenti negli orientamenti dottrinali.

I finanziamenti, definiti come apporti che il socio può effettuare a favore della società a titolo diverso da quello di capitale, possono avere forme differenti che è bene tenere distinte in quanto comportano differenti conseguenze per il socio e la società, soggiacendo a diverse discipline: I primi costituiscono una forma di finanziamento priva di una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca l’obbligo della restituzione al socio finanziatore. Questi versamenti, infatti, si configurano come vere e proprie riserve di capitale da collocare in bilancio, all’interno del Patrimonio netto, alla voce VII “Altre riserve”. Dal momento del versamento entrano a far parte definitivamente del patrimonio sociale, cessando ogni collegamento con il socio finanziatore e potendo essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale. I finanziamenti in senso stretto, invece, sono negozi giuridici connotati dalla dazione di una somma di denaro da parte dei soci con correlativo obbligo di restituzione in capo alla società. Tali finanziamenti, che rappresentano dei veri e propri debiti per la società, possono essere fruttiferi o non fruttiferi e devono, di regola, risultare da atto scritto indicante l’importo del prestito, la scadenza e, ove pattuito, il tasso d’interesse applicato. Ne consegue che, per questa tipologia di versamenti, il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione.
La distinzione tra le due forme di apporti su esposte, sebbene chiara in teoria, non è sempre agevole nella prassi. Molteplici sono, infatti, le voci di bilancio sotto le quali compaiono tali apporti talché non è sempre immediato capire se si ricade sotto la prima o la seconda fattispecie.  Proprio a causa di tale difficoltà, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sono concordi nel ritenere che la questione debba essere risolta sulla base della effettiva volontà manifestata dalle parti nella concretezza di ogni singola fattispecie, facendo ricadere sul socio l’onere probatorio relativo alla sussistenza di un titolo idoneo a fondare la richiesta di restituzione.
DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI NELLE S.R.L. EX ART. 2467 C.C.
Un’attenzione particolare merita l’art. 2467 c.c. che detta una disciplina specifica, connotata da norme più severe, per precise operazioni di finanziamento che i soci di S.r.l. effettuano a favore della società stante determinate condizioni, al fine di garantire gli interessi dei creditori sociali evitando rimborsi lesivi della par condicio creditorum. Resta fermo che i finanziamenti che non sono qualificati come tali ex art. 2467 c.c.
non soggiacciono alla disciplina e ai vincoli che di seguito si espongono. I finanziamenti in oggetto sono “(…) quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”
È evidente come il Legislatore non individui elementi chiari e precisi in base ai quali identificare l’operazione di finanziamento, tuttavia la relazione al D.lgs. n. 6/2003 afferma che “(…) l’interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole attendersi”. Occorre, pertanto, fare una valutazione complessiva, anche se con inevitabili ampi margini di discrezionalità, della situazione finanziaria della società nel momento in cui il finanziamento è stato concesso. L’interprete deve infatti valutare se, nel momento storico in cui il socio ha concesso il finanziamento e in considerazione dell’attività svolta dalla società, vi era un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Con riguardo all’eccessivo indebitamento, secondo la prassi consolidata, una situazione di squilibrio finanziario si manifesta quando il risultato del rapporto tra patrimonio netto (macroclasse A del passivo) e indebitamento (macroclasse D del passivo) è inferiore a 0,30-0,35. Con riguardo, invece, alla ragionevolezza del conferimento, generalmente tale requisito sussiste quando la società non presenta attendibili
garanzie di rimborso dei finanziamenti. Nonostante l’applicazione della norma comporti nella pratica un ampio margine di discrezionalità, la definizione fornita dal Legislatore civilistico è di fondamentale importanza in quanto, una volta che l’apporto è stato qualificato come finanziamento ex art 2467 c.c. lo stesso soggiace alla più severa disciplina prevista dal comma 1 del medesimo articolo, ovverosia:
• la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali;
• la restituzione alla società dell’eventuale somma rimborsata, se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società medesima.

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